giovedì, novembre 12, 2009

Riaffilare i forconi!/3 - il comunicato dell'ANM (comunistiiiiii!)

La lettura del disegno di legge sul cd. “processo breve”, presentato al Senato, conferma e aggrava le forti perplessità già espresse ieri dall’Anm nell’incontro con la Consulta per la giustizia del Pdl, pur in assenza di testi e di particolari. Oggi sentiamo il dovere di dire che questa riforma avrebbe effetti devastanti sul funzionamento della giustizia penale in Italia.

Gli unici processi che potranno essere portati a termine saranno quelli nei confronti dei recidivi e quelli relativi ai fatti indicati in un elenco di eccezioni (articolo 2, comma 5 del disegno di legge) che pone forti dubbi di costituzionalità. È impensabile, infatti, che il processo per una truffa di milioni di euro nei confronti dell’imputato incensurato si estingua, mentre debba proseguire il processo per una truffa da pochi euro, commessa da una persona già condannata, magari anni prima, per altro reato.

Saranno invece destinati a inevitabile prescrizione tutti i processi per reati gravi, quali

  • abuso d’ufficio,
  • corruzione semplice e in atti giudiziari,
  • rivelazione di segreti d’ufficio,
  • truffa semplice o aggravata,
  • frodi comunitarie,
  • frodi fiscali,
  • falsi in bilancio,
  • bancarotta preferenziale,
  • intercettazioni illecite,
  • reati informatici,
  • ricettazione,
  • vendita di prodotti con marchi contraffatti;
  • traffico di rifiuti,
  • vendita di prodotti in violazione del diritto d’autore, sfruttamento della prostituzione,
  • violenza privata,
  • falsificazione di documenti pubblici,
  • calunnia e falsa testimonianza,
  • lesioni personali,
  • omicidio colposo per colpa medica,
  • maltrattamenti in famiglia,
  • incendio,
  • aborto clandestino.

Per tutti questi reati sarà impossibile arrivare a una sentenza di primo grado entro due anni dalla richiesta di rinvio a giudizio, quindi sarà sempre impossibile accertare i fatti.
Più che di una amnistia, si tratta di una sostanziale depenalizzazione di fatti di rilevante e oggettiva gravità.
Truffatori di professione, evasori fiscali, ricettatori, corrotti e pubblici amministratori infedeli, che non abbiano già riportato una condanna, avranno la certezza dell’impunità.
Infine la norma transitoria, che estende ai processi in corso l’applicazione delle nuove disposizioni, è destinata a determinare l’immediata estinzione di decine di migliaia di processi, anche per fatti gravi.
Per limitarci a qualche esempio, la legge provocherà l’immediata estinzione di gran parte dei reati nei processi per i crac Cirio e Parmalat, per le scalate alle banche Antonveneta e Bnl, per corruzione nel processo Eni-Power.


Luca Palamara, presidente dell’Associazione nazionale magistrati
Giuseppe Cascini, segretario generale

Riaffilare i forconi!/2 - il testo del DDL-vergogna

Il testo del disegno di legge d'iniziativa dei sen.
GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BRICOLO, TOFANI, CASOLI, BIANCONI, IZZO, CENTARO, LONGO, ALLEGRINI, BALBONI, BENEDETTI, VALENTINI, DELOGU, GALLONE, MAZZATORTA, MUGNAI, VALENTINO

(Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna ad ognuno di voi ed a chi lo voterà.)

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

(ma pensa...per la questione crocefisso la Convenzione Europea è merda, per salvare il capo dalla giustizia diventa un faro...)

Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

(Bugiardi, ipocriti, mendaci fino al midollo: perchè non la chiamate "per la tutela del nostro padrone contro la durata necessaria dei processi"?)

Articolo 1
(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. All’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole “Chi ha subito” sono sostituite dalle seguenti: “In attuazione dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, la parte che ha subito”;
b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Ai fini del computo del periodo di cui al comma 3, il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell’istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato. Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno.
3-ter. Non sono considerati irragionevoli, nel computo di cui al comma 3, i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma.
3-quater. Nella liquidazione dell’indennizzo, il giudice tiene conto del valore della domanda proposta o accolta nel procedimento nel quale si assume verificata la
violazione di cui al comma 1. L’indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
3-quinquies. In ordine alla domanda di equa riparazione di cui all’articolo 3, si considera priva di interesse, ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile, la parte che, nel giudizio in cui si assume essersi verificata la violazione di cui al comma 1, non ha presentato, nell’ultimo semestre anteriore alla scadenza dei termini di cui al primo periodo del comma 3-ter, una espressa richiesta al giudice procedente di sollecita definizione del giudizio entro i predetti termini, o comunque quanto prima, ai sensi e per gli effetti della presente legge. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3-bis, l’interesse ad agire si considera sussistente limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza, depositata nella cancelleria o segreteria del giudice procedente.
3-sexies. Il giudice procedente e il capo dell’ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell’istanza di cui al comma 3-quinquies. A decorrere dalla data del deposito, il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi degli articoli 81, secondo comma, e 83 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, con esclusione della deroga prevista dall’articolo 81, secondo comma, e di quella di cui all’articolo 115, secondo comma, delle medesime disposizioni di attuazione; nei processi penali si applica la disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativi e contabile l’udienza di discussione è fissata entro novanta giorni. Salvo che nei processi penali, la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’effettivo rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge»;
d) In sede di prima applicazione, nei giudizi pendenti in cui sono già decorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 3-ter, della legge n. 89 del 2001, l’istanza di cui al comma 3-quinquies dello stesso articolo 2 è depositata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
Articolo 2
(Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo). 1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata
emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore,
ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato estradando.
3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è
intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
a) delitto di associazione per delinquere previsto dall’articolo 416 del codice penale;
b) delitto di incendio previsto dall’articolo 423 del codice penale;
c) delitti di pornografia minorile previsti dall’articolo 600-ter del codice penale;
d) delitto di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 del codice penale;
e) delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del codice penale
f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art.4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo
625 del codice penale;
g) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale;
h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’articolo 643 del codice penale;
i) delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;
m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1, non si applica l’articolo 75 comma 3. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata
personalmente in udienza ovvero è presentata dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.».
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione.».

"RELAZIONE
Il provvedimento intende attuare il principio della ragionevole durata dei processi, sancito sia nella convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6), che nella Costituzione (art.111). L’articolo 1 contiene misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001 n.89 (cd. legge Pinto), che trovano applicazione allorquando sia stato violato il diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo.
L’obiettivo è quello di rendere più certi i presupposti, la procedura e la quantificazione dell’equo indennizzo, nel quadro di un generale contenimento degli effetti, anche economici, derivanti dalla durata non ragionevole dei processi.

(non vi crediamo, non vi crediamo, non vi crediamo,non vi crediamo,non vi crediamo,non vi crediamo,non vi crediamo,non vi crediamo,non vi crediamo...)

Lo Stato italiano è, infatti, quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea sui diritti dell’uomo per l’eccessiva durata dei processi. A fronte di tali condanne, sono stati corrisposti indennizzi pari a 14,7 milioni di euro, nel 2007, a 25 milioni di euro, nel 2008, e a 13,6 milioni di euro nel primo semestre del 2009.

(Ah, estinguendo i processi si risparmia pure...)

Questi dati sono ancor più preoccupanti se si considera che, per lo stesso titolo, erano stati pagati, nel 2002, indennizzi per 1,26 milioni di euro, e che essi si riferiscono a
somme erogate direttamente dal Ministero della Giustizia, cui devono aggiungersi i pignoramenti che le parti operano presso le singole Tesorerie Provinciali (ad esempio, nel biennio 2007-2008 sono stati pignorati presso la tesoreria di Roma 7,2 milioni di euro). Altrettanto preoccupante è l’incremento del numero dei procedimenti di equa riparazione, pari al 42% all’anno: erano 5051 nel 2003; 28.383 nel 2008; 17.259 nel primo semestre del 2009 (con una proiezione finale di oltre 34.000 procedimenti, per il corrente anno).
Ai danni finanziari, si aggiunge il rilevante danno di immagine che l’Italia subisce per le ripetute condanne dinanzi alla Corte di Strasburgo.

(Pazzesco!!!!!! questo ddl è mille volte più devastante, per l'immagine del paese, di qualsiasi lungo processo!!!!)

Si tratta di una vera e propria emergenza, come riconosciuto anche dal Presidente della Corte di Cassazione nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario 2009.
Tanto premesso, l’articolo 1 del disegno di legge modifica e integra l’articolo 2 della legge 89/2001. In primo luogo, è previsto che la domanda di equa riparazione sia subordinata a una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro sei mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata, previsti dal nuovo comma 3-ter dell’articolo 2 l.n.89-2001. In questo modo, il meccanismo potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma anche acceleratoria e, dunque, virtuosa. Presentata l’istanza di sollecitazione, i processi godranno, infatti, di una corsia preferenziale, sotto la vigilanza del capo dell’ufficio interessato, e la sentenza che definisce il giudizio potrà essere sinteticamente motivata (ad eccezione delle sentenze penali).
In secondo luogo, il comma 3-ter dell’articolo 2 della legge 89-2001, introdotto dall’art.1, comma 1, lettera c), del disegno di legge, stabilisce una presunzione legale di non irragionevole durata dei processi nei quali ciascun grado di giudizio si sia protratto per un periodo non superiore a due anni (un anno per il giudizio di rinvio). Non si tratta si una presunzione assoluta, in quanto il giudice che decide sulla domanda di equa riparazione – vale a dire, la corte d’appello competente ex articolo 3 l.n.89-2001, non modificato dal d.d.l. – potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato pure il comportamento delle parti private e del giudice.

Inoltre, per valorizzare la speditezza, ma anche la lealtà processuale, dal termine di ragionevole durata del processo sono esclusi i periodi relativi ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno. In terzo luogo, è previsto che, nella liquidazione dell’indennizzo il giudice deve tener conto del valore della domanda proposta, o accolta, nel procedimento nel quale si è verificata la violazione del termine di ragionevole durata. Anche questa previsione è in linea con la giurisprudenza della Corte europea, che ha fissato dei criteri generali per la liquidazione riconoscendo ai giudici nazionali la possibilità di uno “scostamento ragionevole” da essi. Nella stessa ottica si spiega la riduzione di un quarto dell’indennizzo quando il procedimento, cui si riferisce la domanda di equa riparazione, è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente, ovvero quando ne è evidente l’infondatezza.
In quarto luogo, con una disposizione transitoria, si prevede che nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge in cui siano già decorsi i termini di ragionevole durata, l’istanza di sollecitazione deve essere depositata entro sessanta giorni. L’articolo 2 prevede l’estinzione dell’azione penale e, quindi, del processo, per violazione dei termini di ragionevole durata. La norma intende adeguare il sistema processuale alla convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6) e alla Costituzione (art.111, comma 2) e contenere entro limiti fisiologici il contenzioso derivante dalle procedure di equa riparazione (cd. legge Pinto).
Da molti anni, gli analisti registrano come in Italia il principio della ragionevole durata dei processi è sistematicamente violato, al punto che il nostro Paese è quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, con conseguenze molto severe, sia in termini finanziari che di immagine.
Peraltro, il processo penale, oltre ad essere irragionevolmente lungo, è anche in molti casi privo di reale sostanza, come dimostra il numero sempre maggiore di reati dichiarati estinti per prescrizione.

(MA PROVARE VERGOGNA MAI???)

Ciò significa che l’organizzazione giudiziaria occupa una parte delle proprie risorse per celebrare processi privi di reale utilità, generando sfiducia nella certezza della pena e indebolendo la capacità della norma penale di operare come un deterrente.

(CERTO, SONO INUTILI TUTTI I PROCESSI CHE VI RIGUARDANO, NEVVERO?)

In tale contesto, si colloca il meccanismo di estinzione del processo, espressione di una moderna sensibilità giuridica e destinato ad attuare il principio della «durata ragionevole» nel processo penale.

(Capito? non punire i colpevoli è "espressione di una moderna sensibilità giuridica". E noi che pensavamo fosse una cosa spregevole...)

In alcuni casi, il diritto dell’imputato a non restare sotto la soggezione del processo per un periodo di tempo troppo lungo può esser pienamente soddisfatto prevedendo ex lege termini massimi di durata dei diversi gradi di giudizio, il cui superamento obbliga il giudice della fase a pronunciare una sentenza di non doversi procedere.

(Certo, il giudice deve essere obbligato a indagare meno, a non fare le rogatorie, ad emettere sentenze meno approfondite e -dunque- più attaccabili...)

In questo modo, il processo sarà definito prima che si verifichi la violazione del diritto alla ragionevole durata, sul presupposto dell’inattuabilità, o sopravvenuta carenza, dell’interesse all’esercizio dell’azione penale e, attraverso di essa, alla pretesa punitiva dello Stato.

Questo meccanismo soddisfa, da un lato, l’aspettativa dell’imputato a che il processo si concluda entro una certa misura di tempo; dall’altro, l’aspettativa dell’apparato giudiziario a concludere i processi senza subire altri effetti che non siano la propria scarsa sollecitudine.

(Eh, si, soprattutto l'aspettativa di UN PARTICOLARE imputato...)

Quando, però, il processo riguarda reati gravi o di allarme sociale, la sua durata massima non può essere determinata ex lege. Pertanto, il disegno di legge prevede che l’estinzione processuale opera solo nei processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione e sempreché non si proceda nei confronti di imputati recidivi o delinquenti o contravventori abituali o professionali (articolo 2, commi 1 e 5). Al di fuori di questi casi, l’estinzione processuale non può operare in quanto prevale l’interesse all’accertamento delle responsabilità e all’applicazione della sanzione. Il rimedio al protrarsi del processo potrà, quindi, consistere soltanto nell’equo indennizzo. Il meccanismo dell’estinzione processuale si basa sulla previsione di termini di durata di ciascun grado del giudizio e di cause di sospensione, che fermano l’«orologio», premiando i «tempi attivi» del processo e neutralizzando quelli passivi o «di attraversamento» dovuti a rinvii forzati, imputabili a scelte delle parti, o a cause esterne, come quando sia necessario acquisire una condizione di procedibilità (ad
esempio, l’autorizzazione a procedere). Il comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che, a partire dall’assunzione della qualità di imputato, ciascun grado del processo deve esser definito entro un termine massimo di due anni (un anno per il giudizio di rinvio), scaduto il quale il giudice della fase deve dichiararne l’estinzione. La previsione di un termine di eguale durata per i diversi gradi di giudizio è giustificata dalla diversa distribuzione degli organici e dei carichi di lavoro presso tribunali, corti d’appello e corte di cassazione, che non consente di prevedere tempi più brevi per i processi che pendono in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
Nel comma 2, si indicano i casi in cui il corso dei termini è sospeso, tra cui i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge e il tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell’imputato o del suo difensore. La scelta delle cause di sospensione si fonda sull’articolo 159 del codice penale. I termini di fase restano, quindi, sospesi in ogni caso in cui la sospensione del procedimento é imposta da una particolare disposizione di legge (ad es., articoli 3, 47, 71, 477, 479, 509 del codice di procedura penale; articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; articolo 343 del codice di procedura penale, in tema di autorizzazione a procedere; articolo 16 della legge 22 maggio 1975, n. 152). Il termine è, altresì, sospeso in conseguenza di un impedimento dell’imputato o del suo difensore o quando il rinvio è stato disposto su loro richiesta.
A queste ipotesi, è doveroso aggiungere quelle in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile agli organi giudiziari, come quando sia in
atto l’estradizione dell’imputato. Il comma 3 prevede che, quando in dibattimento vengono effettuate nuove contestazioni dal pubblico ministero, il termine di fase non può essere aumentato complessivamente per più di tre mesi. Nel comma 4, si specifica che la sentenza di non doversi procedere, per estinzione del processo, una volta definitiva, produce l’effetto preclusivo previsto dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Pertanto, rispetto ai fatti oggetto del processo dichiarato estinto opera il principio del ne bis in idem.
Il comma 5 prevede un ampio numero di eccezioni. L’estinzione processuale non opera nei processi a carico di imputati recidivi, delinquenti abituali o professionali, in quelli relativi ai reati di mafia, terrorismo e agli altri delitti ad essi assimilati (articolo 51, commi 3-bis e 3-quater) e in quelli ritenuti di allarme sociale. In questi casi, sull’interesse dell’imputato alla ragionevole durata del processo prevale l’interesse della collettività all’accertamento della responsabilità penale e all’applicazione della pena. Questo “doppio binario” è in linea con le scelte già compiute dal legislatore e già più volte sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha riconosciuto la ragionevolezza e legittimità. Il comma 6 prevede che la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l’azione in sede civile, ha diritto sia alla riduzione della metà dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis del codice di procedura civile, sia alla trattazione prioritaria del processo relativo all’azione trasferita. Infine, il comma 7 sancisce la facoltà per l’imputato di rinunciare alla estinzione del processo, secondo un principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 23
maggio 1990, n. 275. L’articolo 3 del disegno di legge contiene disposizioni relative all’entrata in vigore della legge e all’applicazione delle norme sull’estinzione processuale.
In particolare, nel comma 2 è specificato che le nuove norme si applicheranno nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione dei processi che pendono avanti alla Corte d’appello o alla Corte di cassazione."

mercoledì, novembre 11, 2009

Riaffilare i forconi?

Nel processo di disfacimento del vivere civile di questo paese, ieri si è raggiunta una nuova, importante tappa.
Pur di rendersi improcessabile ed ingiudicabile, B. costringerà a imporre una durata massima dei processi che il suo stuolo di avvocati saprà bene - per ogni evenienza - come far superare.
L'idea innovativa che, superato un certo limite di tempo, il processo penale semplicemente finisca nel nulla, e mandi tutti a casa come se il reato non fosse accaduto, è grottesca prima ancora che oscena: e, a mio avviso, autorizza la vittima a farsi giustizia da sè, per evitare, oltre al danno subìto, la beffa che tutto finisca nel nulla.
Sei anni, indipendentemente dalla complessità e dal lavoro necessario.
Indipendentemente dalle condizioni in cui la magistratura deve operare: indipendentemente da tutto, perchè tanto quel che importa è che "lui, in quanto eletto dal popolo, non deve essere sottoposto ad alcun giudizio": e chi se ne fotte della giustizia in sè, dei cittadini, della vostra sorte rispetto a chi vi ha offeso.
Non serve aver ragione ed esser parte lesa: anzi, è più vantaggioso aver torto ed essere dalla parte della colpa, se avete un buon avvocato.
Ah, la notizia buona è che, per adesso, l'impunità - perchè di questo si tratta - riguarda solo i reati "minori", quelli per cui è prevista una condanna entro i dieci anni.
Tra questi abbiamo delle sciocchezze come il peculato, la corruzione, la falsa testimonianza, l’associazione a delinquere (anche quella di stampo mafioso), l’omicidio colposo, il furto, la rapina e l’estorsione.
E I QUATTRO QUINTI dei processi, oggi, non riescono a concludersi entro i sei anni.:-(

Per gli omicidi volontari e la violenza contro la persona, evidentemente, l'impunità non è ancora necessaria. Per ora. Fino a quando qualcuno che se ne fotte delle regole, di tutte e soprattutto di quelle che tendono a limitare il suo potere, non deciderà che possa essere utile per mantenerlo, il potere.

Incrociate questo disegno di legge con l'intenzione di separare le carriere tra PM e giudici, e con le conseguenze pratiche della riforma letale della giustizia come la intendono costoro: come spiega bene l'ex magistrato Bruno Tinti nel suo blog in questo post ed in questo,

"Il problema allora è che, se il cliente del PM è il Governo, i processi finiscono con il diventare politici. Il PM avvocato (il PM che sostiene l’accusa) viene incaricato di fare questo e quell’altro processo; e soprattutto, di non fare questo o quell’altro."

Quindi, nel futuro possiamo essere SICURI che per qualsiasi uomo di potere che si macchi di reati come il peculato, la corruzione, la falsa testimonianza, l’associazione a delinquere (anche quella di stampo mafioso), l’omicidio colposo, il furto, la rapina e l’estorsione, non solo il processo NON terminerà in tempo, ma saremo anche SICURI che - combinando le due iniziative - NON INIZIERA' NEMMENO, perchè non sarà più la Magistratura ad agire di propria iniziativa, ma sarà obbligata a fare SOLO i processi indicati dal potere stesso.

Dunque, vista dalla nostra parte di cittadini, che già oggi soffrono per una giustizia che non funziona, lo scellerato patto di ieri tra Mimì & Cocò non fa che seppellire per sempre l'idea che esista LA giustizia.

Io credo che, a chi subisce un'offesa violenta (pensiamo al nonno in bicicletta ucciso dal solito automobilista ubriaco, che con un avvocato infame e scaltro ha l'80% di possibilità di rimanere impunito), ormai non resti che affilare i coltelli ed i forconi, e contare sulla vendetta anzichè su una giustizia che appartiene al ricordo di un tempo che fu.

Avanti, avanti, signori miei: pur di mantenere un gruppo di pazzi al potere, si dia via libera alla barbarie.

Qui non è più, ormai questione di maggioranza ed opposizione.

Qui è questione di capire quanti ancora credono nella possibilità di un sistema di convivenza civile, e quanti invece pensino che sia arrivato il momento di lasciar liberi i peggiori istinti animali del "popolo", per meglio guidarli verso i propri fini.

Come fece in fondo un artista fallito di origine austriaca, un'ottantina d'anni fa, con la complicità di una società profondamente malata e disponibile all'odio, senza che nessuno lo prendesse abbastanza sul serio da decidere di fermare - sino a quando fu troppo tardi - la sua pericolosità sociale.

venerdì, novembre 06, 2009

Crocefisso e sentenza della Corte Europea: un altro capolavoro di ipocrisia italica.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla causa intentata dalla signora Soile Lautsi contro la Repubblica Italiana è una miniera di informazioni interessanti: prima di tutto sul tema "storico" della esposizione obbligatoria del crocefisso nelle aule scolastiche italiane, ma - ed è la cosa più interessante - anche su quanto il nostro Governo sia ipocrita.
(Qui, cercando in "List of recent judgments" la sentenza CASE OF LAUTSI v. ITALY del 3/11/2009, troverete il testo integrale della sentenza, in francese).

La linea di difesa adottata dal Governo nella causa, infatti, si basa su una minimizzazione e su una mistificazione: si afferma che il crocefisso non è più un simbolo religioso, ma un simbolo portatore di valori umanistici condivisi da tutti.
Ma non solo: è un simbolo che si può tranquillamente ignorare.
"Il crocefisso, in effetti, è esposto nelle aule scolastiche, ma non è richiesto agli insegnanti nè di elevare ad esso il minimo segno di saluto, di riverenza o di semplice riconoscimento, ed ancora meno di recitare preghiere in classe.
Nei fatti, non è loro richiesto di prestare una qualsiasi attenzione al crocefisso."

Insomma, il Governo dice alla Corte: è vero, la nostra è una Repubblica Laica e la religione cattolica non è religione di stato, ma non dovete pensare che quel crocefisso sia una scelta di campo: è un simbolo laico, ormai.
E se proprio a qualcuno dà fastidio, può considerarlo alla stregua di un oggetto di arredamento, non farci caso: si può ignorare, come se non ci fosse.

La solita ipocrisia italica. Perchè di queste argomentazioni, nei lai alzati dagli uomini e dalle donne di governo dopo che la sentenza è diventata pubblica, non c'è traccia: lo stesso Governo che , negli atti di difesa, propone rispetto alla questione posta una tipica via d'uscita all'italiana, in pubblico alza la voce e grida al sacrilegio da parte di un'Europa portatrice di una "ideologia laicista".
Si badi bene: mai una volta, nella sua difesa davanti alla corte, il Governo mette in discussione il principio di laicità dello Stato, che è un valore comune europeo.
Sa di essere in colpa, e si "giustifica" rispetto a questa disarmonia tra laicità ed esposizione di un simbolo che si riferisce ad una specifica confessione.
Ma si guarda bene dal dirlo in pubblico, poi, quando la questione diventa pubblica.

Ma andiamo per ordine, ed entriamo nel dettaglio di questa storia leggendo passo passo la sentenza, che include anche una interessante dissertazione storica sull'argomento.

L'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole risale addirittura a prima della Unità d'Italia, perchè si trova per la prima volta in un decreto reale del 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna.
Quando nel 1861 nasce il nuovo Regno d'Italia, esso assume di fatto come Statuto il vecchio testo albertino del 1848 e tutte le leggi sabaude, incluso tale obbligo.

Una circolare del Ministero dell'Istruzione datata 1922 lamenta il fatto che, nel tempo, dalle aule scolastiche delle scuole primarie stiano scomparendo l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re, ed intima alle amministrazioni comunali di provvedere a ripristinarle entrambe.

Un decreto reale del 1924, confermato da uno del 1928, definisce il crocefisso come elemento fondamentale dell'arredamento delle aule scolastiche.

I Patti Lateranensi, siglati l'11 febbraio 1929, segnano la "conciliazione" definitiva tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, dopo la crisi seguita all'annessione armata di Roma al Regno d'Italia avvenuta nel 1871.
Il Cattolicesimo viene confermato religione ufficiale dello Stato Italiano.
Il primo articolo del trattato afferma: "L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato dall'articolo 1 dello Statuto Albertino del Regno del 4 marzo 1848, secondo il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".

Nel 1948, lo Stato Italiano adotta la sua Costituzione Repubblicana.

L'articolo 7 riconosce esplicitamente che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel suo ambito, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi e le modifiche degli stessi accettate dalle due parti non richiedono una procedura di revisione costituzionale.

L'articolo 8 enuncia che le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purchè non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Il nuovo accordo tra Stato e Chiesa del 18 febbraio 1984, firmato dal Cardinale Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi, modifica in parte i Patti Lateranensi e stabilisce esplicitamente (nel Protocollo Aggiuntivo che interpreta gli effetti degli articoli) che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. "

Ne discende, come conseguenza, che la Corte Costituzionale, in una sentenza del 1989 rispetto al carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica, afferma che la Costituzione contiene in diversi articoli ( 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20) il principio di laicità dello Stato, e che il carattere confessionale dello Stato è stato esplicitamente abbandonato nel 1985, in virtù del Protocollo Aggiuntivo ai nuovi accordi con la Santa Sede.

Nel 2001, la signora Lautsi (che ai tempi ha due figli di 11 e 13 annni che frequentano un istituto comprensivo di Abano Terme) ritiene che la presenza dei crocefissi in aula sia contraria al principio di laicità dello Stato, al quale intende ispirare l'educazione dei propri figli, e chiede alla scuola di rimuoverli, anche in virtù del fatto una sentenza della Corte di Cassazione, nel 2000, ha giudicato contrario al principio di laicità dello Stato la presenza di un crocefisso nei locali dei seggi elettorali preparati per le elezioni politiche.

La scuola decide di mantenere i crocefissi al loro posto, e la signora Lautsi ricorre allora al TAR del Veneto.

Il 3 ottobre 2002, il Ministero della Pubblica Istruzione (guidato da Letizia Moratti) entra nella questione con questa direttiva:

Prot. n. 2666

Il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione dell'Università e della ricerca provvederà ad impartire le occorrenti disposizioni perché:

  1. sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche;
  2. ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino.
La direttiva non è una legge, ovviamente, ed inoltre su questa direttiva aleggia un certo mistero, come potete leggere qui: la direttiva risulta emessa, ma mai firmata dal ministro e (forse) mai giunta alle scuole.

Nel 2004, il TAR del Lazio giudica ammissibile la questione di costituzionalità posta dalla ricorrente e la pone alla Corte Costituzionale.
Il Governo sostiene che la presenza del crocefisso dentro le aule scolastiche sia un "fatto naturale", poichè non è solo un simbolo religioso ma anche la "bandiera della Chiesa Cattolica", che è stata la sola Chiesa nominata nella Costituzione (articolo 7).

Nello stesso anno, la Corte Costituzionale si dichiara incompetente a decidere sulla questione di costituzionalità perchè il motivo del contendere non è previsto in leggi ma in regolamenti, che non hanno valore di leggi.

Continua intanto la procedura davanti al TAR, che nel marzo 2005 respinge il ricorso, affermando che il crocefisso è un simbolo della storia e della cultura italiana, e di conseguenza dell'identità italiana, ed il simbolo dei principi di legalità, di libertà e di tolleranza oltre che della laicità dello Stato.

La ricorrente avanza ricorso al Consiglio di Stato, che il 13 febbraio 2006 rigetta il ricorso, motivandolo con il fatto che la croce è diventata uno dei valori laici della Costituzione Italiana e rappresenta i valori della vita civile.
A questo punto, il ricorso viene presentato a livello europeo, ipotizzando una possibile violazione della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (uno dei documenti fondanti dell'Unione Europea), e porta alla sentenza UNANIME della corte emessa il 3 novembre.

Il ragionamento della signora Lautsi è il seguente.

Il crocefisso viene esposto nelle aule in relazione a disposizioni che sono datate 1924 e 1928 e che sono considerate tuttora in vigore, nonostante siano anteriori all'entrata in vigore della Costituzione (1948) e soprattutto agli ultimi accordi tra Stato e Chiesa del 1984, in seguito ai quali la religione cattolica non è più religione di stato.
Tali disposizioni sono il frutto di una concezione confessionale dello Stato superata, appunto, dal 1984: non si capisce dunque per quale motivo lo Stato riconosca alla religione cattolica, con l'esposizione del crocefisso nelle aule, una posizione di privilegio che si traduce in una ingerenza nel diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Inoltre, il crocefisso è un simbolo inequivocabilmente religioso, malgrado si tenti di accreditarlo in modo diverso usando chiavi di lettura storiche e culturali.
Uno Stato laico non dovrebbe mai dare la sensazione di privilegiare una confessione religiosa rispetto ad un'altra, e soprattutto di fronte alle persone che sono più vulnerabili a causa della loro giovane età.

Come risponde il Governo italiano, di fronte alla Corte, a queste argomentazioni?
Afferma che si tratta di un questione più filosofica che giuridica. Che il simbolo in questione è ormai, più che specificatamente religioso, portatore di un messaggio umanistico e relativo a valori condivisi.
La croce rinnova un messaggio che è perfettamente compatibile con la laicità ed accessibile anche ai non cristiani ed ai non credenti.
In conclusione, il simbolo della croce può essere percepito come deprivato di significato religioso, e la sua esposizione in un luogo pubblico non costituisce in sè un attentato ai diritti ed alle libertà garantite dalla Convenzione.

Nello specifico, non è negata o meno la libertà di aderire o meno ad una religione: in Italia questa libertà è pienamente garantita. Il crocefisso, in effetti, è esposto nelle aule scolastiche, ma non è richiesto agli insegnanti nè di elevare ad esso il minimo segno di saluto, di riverenza o di semplice riconoscimento, ed ancora meno di recitare preghiere in classe. Nei fatti, non è loro richiesto di prestare una qualsiasi attenzione al crocefisso.

Secondo il Governo, l'esposizione della croce non mette in discussione la laicità dello Stato, principio che è inscritto dentro la Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Essa (l'esposizione) non viene considerata il simbolo di preferenza verso una religione, perchè si riferisce ad una tradizione culturale e di valori umanisti sostenuti anche da persone diverse dai cristiani. In conclusione, l'esposizione della croce non disconosce il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.

Inoltre, il Governo chiede alla Corte di essere prudente e di astenersi dal dare un contenuto preciso al principio di "laicità dello Stato", ad esempio interdicendo la semplice esposizione di simboli.
Questo darebbe un "contenuto materiale predeterminato" al principio di laicità, il che sarebbe in contrapposizione alla legittima diversità degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.

Il Governo non sostiene che sia necessario, opportuno o desiderabile mantenere il crocefisso nelle aule scolastiche, ma la scelta di mantenerlo o no risponde a criteri di opportunità, non di legalità.
La Repubblica Italiana, benchè laica, ha deciso liberamente di lasciare il crocefisso nelle aule scolastiche per diversi motivi, tra cui la necessità di trovare un compromesso con i partiti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e del suo sentimento religioso.

Quanto a sapere se un insegnante è libero di esporre altri simboli religiosi dentro un'aula, nessuna disposizione lo proibisce.

La Corte, sulla vicenda in questione, ha sentito un parere "terzo" e indipendente: il Greek Helsinki Monitor (GHM) (1).

Secondo il GHM, la tesi che il crocefisso non debba essere inteso come simbolo religioso, ma come simbolo "altro" (portatore di valori umanisti), non è accettabile, ed anzi potrebbe essere considerata offensiva per la Chiesa. Il Governo italiano non è probabilmente in grado di indicare un solo non-cristiano che sia d'accordo con questa tesi.
Se il crocefisso non deve essere nè salutato, nè degnato di attenzione, ci si chiede perchè allora venga affisso.
Il GHM osserva che, secondo i "Principi di Toledo per l'insegnamento relativo alle religioni e convinziioni nelle scuole pubbliche" pubblicati dall'OCSE (qui il testo scaricabile in inglese e spagnolo) , la presenza di un tale simbolo dentro una scuola pubblica può costituire una forma di insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l'impressione che questa religione particolare sia favorita in rapporto alle altre.

Alla fine, la Corte, all'unanimità, svolge le seguenti riflessioni:
"La Corte non è riuscita a a comprendere come l'esposizione, nelle aule di scuole dello Stato, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato al Cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) possa essere funzionale al pluralismo educativo che è considerato essenziale per la preservazione di una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione, un pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale Italiana. L'esibizione forzosa del simbolo di una confessione specifica in premessa usata dalle pubbliche autorità, e specialmente nelle aule, di conseguenza ha limitato il diritto dei genitori di educare i loro figli nel rispetto delle loro convinzioni, ed il diritto dei bambini di credere o non credere.
La Corte ha concluso, ALL'UNANIMITA' , che si è rilevata una violazione dell'Articolo 2 del protocollo n.1 unitamente all'articolo 9 della Convenzione (2)" .

Dunque, una sentenza tutt'altro che VIOLENTA, come si spinge ad affermare il Ministro Gelmini.
Anzi: su un argomento del genere, il Governo ha saputo pacatamente porre le proprie argomentazioni a difesa. Riconfermando la laicità dello Stato, come abbiamo visto, e traslando la portata del simbolo, chiedendo di non considerarlo più "simbolo religioso" ma "simbolo umanista".
Asserendo addirittura che non esiste alcuna direttiva che impedisca agli insegnanti di apporre in aula simboli di altre confessioni religiose in aula.

Ma appena la sentenza viene resa nota, ecco che il Governo cambia volto ed abbandona la sua posizione "ragionevole e laica". Lamenta l'aggressione laicista e secolarista, rinnega la sua stessa posizione "laicista ma tollerante verso il simbolo", e ridiventa un megafono ipocrita del Vaticano.

Al punto che la Lega Nord, la formazione più pagana ed antievangelica che si sia in tempi recenti aggirata sul territorio nazionale, arriva al paradosso blasfemo di usare la questione crocefisso per un'ennesima crociata: ovviamente non in difesa della religione cattolica, ma in "offesa" di tutti coloro nei cui confronti questo simbolo può essere usato come elemento di divisione e discriminazione religiosa o razziale.
Il "moderato" Cota, capogruppo alla Camera e candidato leghista alla Presidenza della Regione Piemonte, ha affermato: "Noi vogliamo il crocefisso nelle aule PERCHE' non vogliamo diventare musulmani", violentando contemporaneamente la ragione e la logica.

Ovviamente, la sentenza (che tutti possono leggere con una conoscenza elementare del francese) è lì a disposizione di chiunque voglia capire la materia del contendere: ed il modo migliore per non farlo è, come sempre, accontentarsi della informazione di regime strombazzata dai TG.

UPDATE: leggo ora (17,30) dal sito di Repubblica le seguenti dichiarazioni del Cardinale Bagnasco.

Crocifisso. Di fronte alla ''surreale'' sentenza emessa dalla Corte europea di Strasburgo a proposito della presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche italiane, ''bene ha fatto il Governo ad annunciare ricorso''. Dice Bagnasco che parla di una sentenza ''sorprendente'' e ''alquanto surreale''. "Un'impostura" di minoranze esigue che rischiano di far allontanare l'Europa dalla gente.

Credo che ognuno possa valutare da solo chi, in questa storia, si collochi tra gli impostori della peggior specie.




(1) Il GHM è un'organizzazione per la tutela dei diritti umani che realizza principalmente attività di monitoraggio sui media dell'area balcanica, redige Rapporti e Pubblicazioni sulla situazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose in Grecia.

(2) Articolo 9 della Convenzione: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. Articolo 2 del Protocollo 1: Diritto all'istruzione Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

martedì, novembre 03, 2009

Maria Giuana

AVVISO!

Questo post è stato completamente riscritto e rieditato in una versione aggiornata ad aprile 2016, che trovate qui.

C'è una vecchia canzone piemontese, "Maria Giuana", che ha una storia lunghissima...





venerdì, ottobre 30, 2009

Che i soloni se ne vadano a quel paese.

Che stanchezza, signori miei.

La situazione mi sembra davvero disperata.

In questi giorni, quel che leggo mi deprime. Da un lato la melma che sommerge ogni obiettività, e rende tutto egualmente marrone: le istituzioni, la politica, le relazioni interpersonali.

Dall'altro, molte persone, che io reputo intelligenti e che scrivono e/o commentano sui blog, che assumono un atteggiamento snobistico: stanno alla finestra, e giudicano. Spietati.
Oh, incominciamo da Bersani: "vecchio", inaffidabile, amico di CL, rappresentante di interessi filonucleari, amico dei mercanti d'armi, disponibile ad allearsi con chiunque ("bleahhh, che schifooooo").
Non gli si risparmia nulla, eh.
Anzi, l'elezione alle primarie l'ha messo nel mirino, e criticare Bersani sembra diventato una specie di sport nazionale, sembra quasi più divertente che criticare Berlusconi.
Ognuno, per me, può far quello che gli pare: andare a votare, non andarci, votare per il segretario del PD o per l'amministratore di condominio, stare davanti alla TV a guardare le partite con le lattine di birra in mano.
Però, se delle primarie, e se del PD non te ne frega un accidente, beh...taci, no? Non parlarne.

E invece no, la "propria importantissima opinione" non la si nega a nessuno.
Ognuno deve dirla, è un bisogno impellente: "ho libertà di parola e diritto di critica, no? Dunque, lo esercito".

E, allora, uno non è andato a votare perchè la cosa gli faceva schifo, era una truffa, non lo rappresentava: e sente il bisogno di dirlo, argomentarlo, spiegarlo, dettagliarlo.
L'altro c'è andato, però sente di dover spiegare: io con quella gente non c'entro, con quella massa manipolata di ingenui non ho niente a che fare, al di là di Marino tutto il resto puzza dalla testa, e dietro Bersani ci sono D'Alema e Bassolino e DUNQUE Bersani è un pupazzo parlante, animato da un ventriloquo, il fatto che abbia vinto lui indica con evidenza che il PD è morto, inutile, puzzolente.
E poi ci sono quelli che già s'indignano perchè Bersani "oserebbe" parlare con l'UDC. E quelli che trovano, nel fatto che sia andato a mangiare le costine alla festa della Lega, la prova provata del tradimento delle masse e di una idea "pura" della sinistra.

Io spero davvero che Bersani non ci legga, cari amici blogger: e che non ci legga nessuno di capace a cui possa passare per la capa, un giorno, di tentare di governare questo popolo squinternato di "intellettuali con la puzza sotto il naso".
Perchè se lo facesse, gli verrebbe subito voglia di vendere le sue competenze al miglior offerente, invece di tentare di metterle a disposizione di un progetto per gente che non se lo merita.

E che non ci leggano i disoccupati, i cassaintegrati, i poveri, gli sfigati. Perchè se lo facessero, ci manderebbero sacrosantamente a quel paese.

Io vorrei proprio sapere come diavolo pensate di trovare una speranza per risollevare questo paese, se l'unica cosa che potete mettere sul tavolo, a disposizione di un progetto di cambiamento, è il vostro giudizio sprezzante su chi ne ha uno diverso.

Oh, beninteso: anche il PD ed i partiti in genere pullulano di menti del genere.
Gente che impiega il proprio tempo per spiegare la propria verità, e scodellare lucide analisi critiche sul perchè si perde o non si vince, compatendo chi non c'è ancora arrivato: per poi non sognarsi nemmeno di mettere praticamente a disposizione della causa un grammo della propria intelligenza.
Anzi, fanno gli sdegnati perchè le masse non si mettono a disposizione delle proprie fulgide menti: "Avanti, vi ho indicato la via,vi ho spiegato tutto: cosa aspettate ad agire?".

Se, in un impeto di altruismo, si candidano ad una carica e perdono, si mettono a braccia conserte a sentenziare che chi ha votato è uno stupido.
Sono disposti a dare dei deficienti a milioni di persone (nello specifico, al milione e mezzo di persone che ha votato Bersani) pur di non ammettere che la realtà è un pelino più complessa di quanto possano tentare di comprenderla con gli strumenti di analisi a propria disposizione.

Perso (o mai avuto!) lo spirito del militante disposto ad andare per mercati coi banchetti, o a cucinar costine per la causa, a donare tempo e capacità semplicemente per un'idea, pensano che le proprie sdegnate parole possano sostituire la fatica, la rottura di palle di tentare di convincere qualcuno guardandolo negli occhi, il tempo che ci vuole per preparare una presa di coscienza, una crescita nel proprio prossimo.

E allora, vogliamo dircelo? Di questi atteggiamenti del cazzo, non ce ne facciamo più nulla. Nulla.
Siete intelligentissimi, lucidi, avete capito tutto voi?
Ed allora mettetevi qua in mezzo, venite a trovarci: argomentate, discutete, convinceteci.
Non pretendete che ci mettiamo lì, passivamente, ad abbeverarci alle vostre verità.
Fatevi il culo, assumetevi delle responsabilità. E sbagliate, come tutti quelli che fanno: andate incontro alle vostre e belle doverose figure di cacca, e passate sotto la gogna del ludibrio, come capita a chi decide di incrociare le idee con la realtà.
Trasformate voi le vostre idee in una azione, e tentate di metterla in pratica.
Vi toccherà farvi un mazzo così per convincere il prossimo a condividerla ed a darvi una mano.
Vi toccherà chiedere scusa più spesso di quanto crediate.
Ma almeno crescerete, cristo, e non starete più a sentenziare a destra e a manca su cosa è giusto e cosa è sbagliato.
Diventerete umili, e finalmente utili.
Prendete esempio da Franceschini e Marino, e comprenderete come ci si possa mettere a disposizione di un progetto che riscuote fiducia, lealmente, anche se non corrisponde esattamente con il vostro.

Se non fate questo, andate pure a quel paese.
La vostre critiche sono solo aria fritta, ed io non ho più voglia nè di leggervi nè di ascoltarvi.


PS: quando si fa polemica, si spara a zero. Anche sugli innocenti, a cui chiedo preliminarmente perdono.

lunedì, ottobre 26, 2009

La giornata di un presidente di seggio (tra il PD Pride Day ed Ernesto Che Guevara)

Sveglia alle 5,15 (e meno male che è cambiata l'ora!): alle 6 sono davanti al seggio, con il buio.
Arrivano gli scrutatori ma il compagno coordinatore del circolo non si vede: alle 6,35 lo chiamiamo svegliandolo, ha fatto casino con le sveglie ed il cambio d'ora...:-)

Alle 7,15 siamo pronti: il kit per il seggio è perfetto, completo; non hanno dimenticato nulla e l'effetto è di forte di serietà ed efficenza.
Le operazioni scorrono tranquille, con alcuni momenti di particolare affollamento, ma la gente è paziente, gentile, anche se non risparmia i propri commenti sulla necessità di mandare a casa Berlusconi e la propria rabbia sul caso Marrazzo.

Il clima è bellissimo, al seggio un sacco di gente si trattiene a chiacchierare (fuori il tempo, decisamente primaverile, aiuta: come diceva Gaber, "chissà perchè non piove mai- quando ci sono le elezioni").

L'affluenza è superiore a quella delle primarie del 2007 (dato che si confermerà anche alla fine), e questo significa che la nostra gente ci dà fiducia ancora una volta (sperando non sia l'ultima).


Alle tre e un quarto del pomeriggio mi faccio dare il cambio e volo ad assistere alla conferenza di Alberto Granado: all'ingresso
ritrovo L., la mia ex-prof di inglese ed ora pittrice innamorata di Cuba.
E' lei -
capita spesso - ad ospitare a casa sua il vecchio mito in questa piccola trasferta piemontese. Poi arriva mia figlia, con un sacco di suoi compagni, e amici che non si vedevano da tempo, perchè Granado, in quanto amico e compagno di sellino del Mito, è mito egli stesso e tutti desideriamo ascoltarlo.

(Quello nella foto qui accanto con il Che è appunto Alberto Granado, e non Fidel come potrebbe sembrare...i rivoluzionari cubani con la barba si somigliano tutti...)

E' un omino che ha superato abbondantemente gli ottanta (L. lo chiama "il nonno"), simp
atico e consumato dal tempo (ed il suo tempo è stato molto più ricco del nostro...): è piccino, fa tenerezza.

Guardandolo, viene istintivo pensare: ma come sarebbe oggi il Che, se fosse ancora vivo?

Sarebbe un simpatico e lucido vecchietto alla Granado od alla Pertini, o continuerebbe a raccontare ai nipoti sempre lo stesso episodio di guerriglia, ormai obnubilato dal tempo?
Per fortuna il destino e la storia ci consentono di eludere la domanda...
Parte l'intervista (condotta da un giornalista di Repubblica) e la platea, che riempie la grande sala, si commuove ovviamente quando Granado, con semplicità, parla "dell'amico Ernesto", del socialismo, dell'uomo al centro dell'azione, del Che come essere umano in carne ed ossa, nè icona nè eroe, ma uomo che semplicemente faceva quel che pensava fosse giusto.
Racconta delle visite del Che a Santiago de Cuba, dove Granado dirigeva il centro di formazione per i medici cubani dopo la rivoluzione.
Narra aneddoti di quel viaggio avventuroso, racconta l'entusiasmo del Che conosciuto quando Granado aveva vent'anni e Guevara 14, dice che il viaggio, la rivoluzione ed il Che sono interconnessi, non ci sarebbero forse stati gli ultimi due senza il primo, in cui Guevara costrui la sua visione rivoluzionaria.

La conferenza dura quasi un'ora, nonostante l'età Granado è arzillo ed incontenibile, mette spesso in crisi la traduttrice perchè "ha troppe cose da dire ma poco è il tempo rimasto", e noi applaudiamo, lo sentiamo vicino, semplice ma grande.

Ci accoglie dicendo "grazie per essere venuti a sentire un vecchietto", ci lascia dicendo "ricordate che bisogna sempre percorrere la via del socialismo, e imparare a dire NOI invece di IO".


Ho la fortuna di appartarmi con il grande Alberto dopo la conferenza, mentre giovani e leggiadre fanciulle si recano a rendergli omaggio (e lui apprezza, sornione, persino quando i ruoli si rovesciano ed è lui che riceve il baciamano...).

Una ragazza romena, esplosiva per fisicità e comunicazione, gli chiede di parlare dell'amore. Granado è stanco ma non si ritrae e filosofeggia: "L'amore è pace, non può esistere senza la pace"; la ragazza gli regala una poesia.


Saluto il grande Alberto ed L., dopo una mezz'oretta di chiacchiere, e me ne torno al seggio verso le sei "de la tarde".


Dove intanto son finite le schede, e c'è una coda immensa (anche se paziente e disciplinata) in attesa che un compagno vada a raccattarle in un altro seggio (per le nazionali ce la siamo cavata con le fotocopie, ma le schede per il regionale con sei liste sono un formato misto tra A4 e A3...)

Quando le schede arrivano, pian piano la coda si scioglie, ed alla fine della giornata abbiam anche fatto due tessere...
Alle 20 chiudiamo: iniziamo con ordine lo scrutinio delle nostre 228 schede, ci aggiungiamo le 75 del seggio volante; nel secondo seggio del circolo han votato in oltre 200.
Alla fine più di 500 votanti nel nostro territorio, siamo al 10% in più rispetto alle scorse primarie del 2007.
In linea con il resto del paese i risultati: vince Bersani con il 50%, Marino è sul 10/12 e Franceschini prende il resto.
Contiamo i soldi (quante monetine!), firmo verbali e tabelle di scrutinio, comunicazioni, mando gli sms con l'affluenza finale e con i voti dei candidati segretari, imbusto, sigillo...
Chiudiamo alle 22, salutando il compagno che deve portare (ahilui) le infinite buste alla Commissione Provinciale di Torino.


A casa, mi attacco a RaiNews 24 e mi godo in rapida successione il riconoscimento dei risultati da parte di Franceschini (che si dimostra un grande anche in questa occasione), le dichiarazioni di Marino ed il primo discorso di Bersani: che apprezzo per la sua sobrietà, ed al tempo stesso per il contenuto delle sue dichiarazioni, peraltro solide conferme di quanto aveva già detto durante la campagna elettorale.


Per una volta, vado a dormire esausto ma con una dote di speranza fortemente rinnovata.


PS: Marrazzo? Mah...io non sono molto dell'idea che "sono fatti suoi, se non interferiscono con il suo ruolo pubblico".
La "passione per i transex" (che è comunque, nel caso in oggetto, una cosa squallida: non stiamo parlando di amore tra persone, ma di sesso considerato merce e pagato non per necessità ma per sfizio), nascosta dietro la facciata rispettabile di una famiglia perfetta è una ipocrisia, comunque la si voglia girare: e ad un uomo pubblico non concedo il privilegio dell'ipocrisia.

Tantomeno se è uno dei nostri, tantomeno se comunque a toglierti le voglie ci vai con l'auto blu, tantomeno se neghi disperatamente quel che sei costretto ad ammettere il giorno dopo.

Io, in Bersani, lo convincerei a dimettersi subito, uscendo dal trucchetto furbetto dell'autosospensione.

Non vorrei essere nei panni di Marrazzo, ora, per tutto l'oro del mondo: non tanto per il fatto che ha dissolto in poche ore un discreto patrimonio di credibilità sua e del partito che rappresenta (e quindi patrimonio anche "nostro"), ma perchè essere costretto a leggere, negli occhi di sua figlia e di sua moglie, il crollo della sua credibilità, deve essere la punizione più terribile e dura del mondo.

venerdì, ottobre 23, 2009

Nessuna parola. Al massimo, qualche suono.

Ehhhh...niente.
Quel che accade nel paese, ormai, mi stufa. Ho raggiunto la saturazione, e non ho voglia di aggiungere parole mie alla coltre di parole inutili - semplice rumore di fondo - che sento stesa quotidianamente sopra di noi.

Ho letto un po' di libri interessanti, ma crepa se - per ora - mi vien voglia di parlarvene.

Intanto, mi sono comprato questa (finendo di fumarmi la tredicesima con ampio e scellerato anticipo, grazie alla diabolica invenzione della carta di credito):


Non fatevi ingannare dall'apparenza, non è un favoloso prodotto dell'artigianato italiano, costruita dai maestri di Stradella o Castelfidardo:è stata assemblata in Cina, su progetto e materiali italiani - in caso contrario sarebbe stata inavvicinabile.

Però suona, perbacco.
Per ora sono agli inizi, e dallo strumento tiro fuori poche note strazianti, nonostante la severità del metodo Anzaghi e tutti gli ausili tecnologici (video, cd) che un allievo di qualche decennio fa poteva soltanto sognare.
Però, è già una cosa magica così.
Che mi obbliga a studiare la musica, a capire qualcosa che ho sempre considerato fuori dalla mia portata intellettiva (si, ci avevo provato da giovane a studiare chitarra classica con il maestro, ma poi...)

Mi conosco, ci metterò un sacco di tempo ad andare avanti ed a procedere come autodidatta. Il mio tempo è sempre affollato, e non sempre in modo sensato.
Magari, quando mi ballerà qualche soldino in più in tasca (improbabile, ma non escludibile), forse riuscirò ad andare da un maestro per farmi dire che le mie impostazioni sono tutte sbagliate e tocca ricominciare da capo.:-)

Non importa. Avere questa cosa tra le mani, pesantissima e mica semplice, è un piacere delizioso.
Ammiro deliziato le mie dita che premono i tasti, e sento le note: vedo la mia mano sinistra che inizia a spostare avanti ed indietro il mantice, e tutto questo insieme di movimenti produce qualcosa di molto povero, eppure struggente.
Produrre musica da sè, e capire che se uno si cimenta può farlo pure alla mia non più verde età, è una cosa splendida.

Mi conosco, e quindi so anche che - ultimamente - funziono meglio, come persona.
Sono sempre un pigro maledetto, e l'età da quel punto di vista non mi migliora affatto.
Però l'età mi sta anche donando un po' di saggezza, e soprattutto l'ardire di tentare le cose senza più preoccuparmi o meno del successo delle mie iniziative.
Lo faccio perchè lo sento: e mi basta.

Allora sudo e fatico, con la lingua di fuori, su quei tasti...do re mi fa sol fa mi re do...ogni tanto le dita si incrociano, perdono i tasti e le note, e il mantice è fuori tempo rispetto alla misura, ma insisto...

Può darsi che da qui a Natale riesca a far saltar fuori un brano completo: non sarebbe un granchè come repertorio, ma sarebbe un grande inizio.

E chissà, un giorno magari riuscirò a mettere in file qualche pezzo suonato come si deve, scendere per strada e regalare un sorriso (un sorriso antico, e molto folk) a qualche viandante, ad un bambino, ad un anziano.

Per ora continuo anche ad usare le parole laddove mi sembra che abbiano ancora un senso, e si possano far ascoltare senza essere sovrastate dal rumore di un paese impazzito.

PS: Domenica, farò il presidente di un seggio del PD: per fortuna, passate le elezioni, si dovrà tornare a parlare della realtà. Lo attendo con ansia.

venerdì, ottobre 09, 2009

Contro il SUO concetto di popolo


Come dicemmo su queste colonne qualche tempo fa, tutto quello che il nostro Re Merda tocca si corrompe inesorabilmente in qualcosa di disgustoso e squallido, e questo processo devastante è visibile soprattutto con il linguaggio.

Questa triste sorte sta toccando da tempo, ma con maggiore intensità in questi giorni di tregenda, ai vocaboli “popolo” e “popolare”.

Parole splendide, evocative di concetti positivi e belli: per decenni associabili visivamente al “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo, ad un’idea di forza e e bellezza collettiva, di giustizia e diritti.

Poi, è arrivato costui, con quell’altro compare fissato con la Padania.

E pian piano il concetto di popolo si sta degradando.

Alla donna fiera con il bimbo in braccio, all’avanzare possente, orgoglioso e deciso della classe operaia, contadina ed artigiana, si sta sostituendo l’immagine di un cafone che vegeta davanti alla televisione, incapace di affrontare la comprensione di un testo di dieci righe, pieno di paure e di rancori verso chi non vive nel suo recinto, miserabile nel suo desiderio di esser furbo, di fregare la legge ed il prossimo con piccole ignobili violazioni, dal parcheggio in seconda fila al rialzo abusivo di un piano, al sorpasso in coda.

Un popolo ben rappresentato dalle sparate di Brunetta: rancoroso e viscerale verso chi è intelligente, colto, istruito, educato…un popolo bue e volgare, che ha sostituito il proprio desiderio di evolvere civilmente con l’orgoglio di un sé servile, squallido ed immobile, che si fa strada sgomitando e fregando.

Quando il triste personaggio dalla faccia pittata dice “non me ne vado perché il potere me l’ha dato il popolo”, dice contemporaneamente una grande vaccata ed una grande verità.

La grande vaccata sta nella considerazione che se un leader eletto si rivela nel tempo bugiardo e corrotto, criminale ed assassino, non è che il popolo sia necessariamente obbligato a tenerselo fino alla fine dei giorni previsti: può anche buttarlo a mare prima, e questa cosa sta benissimo nel recinto delle cose logiche.

La grande verità, purtroppo, sta nel fatto che davvero questo suo popolo sapeva benissimo chi stava votando: perché nel 2008 ormai era chiarissimo e noto a tutti su cosa si è costruita la fortuna del personaggio, non c’era nulla che non si sapesse già, e la realtà fattuale era disponibile a chiunque avesse voglia di informarsi.

Il popolo, dunque - il SUO popolo - è colpevole.

E mi vien da dire che davvero la democrazia, in presenza di armi letali di rincoglionimento di massa – qual è la televisione in mano al berlusconismo -, andrebbe sospesa, o almeno selezionata.

Così come si prende la patente per guidare, io asserisco che oggi diventa necessario avere una patente per votare.

Dobbiamo consentire che a farlo siano solo i cittadini consapevoli, e non le masse ed il “popolo” che ha perso ogni nozione di diritti e di doveri, individuali e collettivi.

A scuola di Costituzione, dunque: per capire perché sono necessarie e doverose la presenza, l’autonomia e l’indipendenza dei tre poteri dello stato. Per capire cosa siamo e cosa dovremmo essere. Per studiare cos’è una nazione, e cosa vuol dire farne parte. Per raccontare che il bene comune non è quella cosa che si può impunemente distruggere, rubare, sfregiare.

Quel che un tempo si chiamava “educazione civica”, ed era semplicemente impartita nelle famiglie.

Con un esame da ripetersi ogni cinque anni, e necessario per avere il diritto di votare.

La situazione è troppo grave e deteriorata per consentire ancora che la democrazia venga usata - da chi la disprezza - attraverso un popolo che ha perso coscienza di sé (e, con le pezze al culo, riesce ad identificarsi con un miliardario che parla di popolo…il che dà la misura di come il linguaggio sia diventato incongruo e schizofrenico).

mercoledì, ottobre 07, 2009

E se davvero...

...e se davvero, qualunque sarà la decisione della Consulta sul lodo Alfano, il PDL decidesse di indire una "mobilitazione popolare" a dicembre, come minacciato dal piduista Cicchitto...
...io credo che dovremmo esserci anche noi, in piazza.
Vestiti di bianco, senza un solo striscione.
Assolutamente nonviolenti, dotati solo della forza sonora di un fischietto a testa.
Non più a manifestare contro questa banda eversiva che si è insinuata nelle istituzioni come un virus, ma contro gli italiani, contro questa parte di paese che sarebbe davvero disposta a scendere in piazza per difendere un bugiardo ed un corruttore, invece di pretenderne le dimissioni immediate come dovrebbe capitare in qualsiasi paese civile.

UPDATE: oltre ad essere vestiti di bianco, potremo anche indossare i nasoni finti con gli occhiali alla Groucho Marx, perchè prima o poi questi imbecilli dovremo almeno seppellirli con una risata (il grouchomarxismo è l'unica religione alla quale mi sento di aderire oggi). Questa è una iniziativa bipartisan, perchè anche il PD ha presentato un disegno di legge che prevede il divieto di usare "in luogo pubblico qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo".
Anche se forse sarebbe un altro dei modi per mettere nei guai il Presidente del Consiglio: non vorrete mica dirmi che quella maschera tragica, posticcia e furente che si porta in giro ultimamente è davvero la sua faccia?

lunedì, ottobre 05, 2009

Esserci non basta più

Sabato pomeriggio non ero a Roma (anche se ricevevo notizie in diretta dalla manifestazione...), ma per fortuna anche a Torino l'Associazione Stampa Subalpina ha organizzato un presidio, che ha avuto un successo partecipativo oltre ogni previsione (la gente andava e veniva nello struscio del sabato pomeriggio in centro, ma un paio di migliaia di persone attente - nonostante l'insufficienza dell' impianto audio - c'erano tutte...)

Sono intervenuti giornalisti, rappresentanti dell'opposizione (e i nostri del PD hanno dovuto GIUSTAMENTE pagare il pegno per la brutta figura fatta per le assenze parlamentari durante l'approvazione dello scudo fiscale) e cittadini comuni.

Un'ovazione ha accolto l'arrivo del Maestro Gustavo Zagrebelsky, uno dei giuristi e costituzionalisti firmatari dell'appello che su Repubblica on line ha raccolto 500.000 firme.

Ovazione che si è ripetuta quando Zagrebelsky ha dato la notizia della condanna di Fininvest, da parte di un tribunale civile di Milano, a risarcire 750 milioni di euro al gruppo De Benedetti per i danni causati dallo scippo della Mondadori mediante la corruzione di un giudice ed una sentenza falsa (la storia è nota, ma se servisse rispolverarvi la memoria la trovate qui).

Un'altra ovazione ha ovviamente accolto la notizia della riuscita della grande manifestazione di Roma.

Eppure...
Tornato a casa, ho guardato il primo TG disponibile (il TG1, sigh...).
Sono rimasto dapprima esterrefatto ed allibito per il modo in cui è stato realizzato il servizio (senza far vedere nessuno degli oratori e dando l'idea del solito "happening antiitaliano").

Poi, ho provato il solito disgusto per il maleodorante materiale organico non identificato che usciva dalla bocca del povero Capezzone (che farai, tristo figuro, allorquando la Storia o la Provvidenza libereranno il paese dalla sciagura rappresentata dal tuo padrone?)

Sono infine divenuto furibondo quando sul video è apparso il direttore del TG1, Augusto Menzognini, che per un minuto ha sparato merda sulla manifestazione, con un servilismo che superava di parecchie lunghezze quello della coppia Gasparri-Cicchitto.

Sulla condanna di Fininvest, ho sentito una sola, rapidissima frase.

Al TG2 del giorno dopo, l'immancabile Cicchitto (piduista come il suo padrone, come ci ha ricordato Carlo Lucarelli in "Blunotte") ha proposto che il PDL organizzi "una grande manifestazione popolare" per rispondere a quella che considera un'offensiva contro il premier.
"E' evidente - afferma in una nota in riferimento alla sentenza sul lodo Mondadori - che l'attacco al presidente Berlusconi di precisi settori politici e finanziari è concentrico e lungo più direttrici che vanno dal gossip, all'evocazione degli attentati di mafia del '92, ad altro ancora che si prepara e, adesso a questa sentenza civile dalle proporzioni inusitate ben studiata anche nei tempi".

L'unica cosa evidente, a mio avviso, è che costoro hanno perso ogni pudore e non si fermeranno più (immaginiamo cosa scateneranno nel caso la Consulta, domani, dichiari incostituzionale il lodo Alfano).

Esserci, dunque, manifestare il proprio punto di vista, non è più sufficiente.
E' ora di alzare la voce e non accettare più di essere cancellati, annullati, nascosti.
E' ora di cogliere ogni occasione per disturbare, con mezzi pacifici ma clamorosi, il manovratore che vuol raccontare una realtà pacificata e distorta, e le anime bellle dei suoi sostenitori.

Hanno spaccato il paese in due, irreversibilmente, con protervia e cattiveria, con malignità.
Non possiamo più, con loro e con chi li sostiene, essere gentili.

Rompiamogli le scatole, diamogli sulla voce, facciamoli vergognare di essere italiani.
Non consentiamogli di cavarsela con le solite bugie, i soliti slogan, le solite accuse stantie: mettiamoli all'angolo, con ogni mezzo, perseguitiamoli con gli strumenti della discussione, della legalità, della proposta, della CULTURA: senza smettere mai, senza lasciar loro fiato, tregua, requie.

giovedì, ottobre 01, 2009

Fatturazione

Adesso che la D'Addario va in TV, tutto il centrodestra si preoccupa di sapere "se viene pagata".
Eh, già, a Palazzo Grazioli pagava Tarantini. In Rai, non si preoccupino, per stavolta offriamo noi.:-(